la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  33, primo comma, della legge regionale 2 marzo 1976, n. 12
e' modificato come segue:
   "Prima di procedere all'approvazione di ogni proposta di legge che
comporti l'istituzione di un  nuovo  Comune,  la  fusione  di  Comuni
esistenti,    la   modificazione   delle   circoscrizioni   e   delle
denominazioni
comunali,  il  Consiglio  regionale  delibera in ordine al referendum
consultivo  di  cui  all'art.  69  dello   Statuto,   successivamente
all'emissione  del  parere  referente  della  Commissione  competente
secondo le norme del Regolamento interno".