la seguente legge: Art. 1. L'art. 33, primo comma, della legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 e' modificato come segue: "Prima di procedere all'approvazione di ogni proposta di legge che comporti l'istituzione di un nuovo Comune, la fusione di Comuni esistenti, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera in ordine al referendum consultivo di cui all'art. 69 dello Statuto, successivamente all'emissione del parere referente della Commissione competente secondo le norme del Regolamento interno".